Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)
del 9 maggio 1990 (Stato 1° giugno 2020)
Art. 9Disdetta
(art. 266l cpv. 2 CO)
1 Il modulo per la notificazione della disdetta previsto dall’articolo 266l capoverso 2 CO deve contenere:
a.
la designazione dell’oggetto locato al quale la disdetta si riferisce;
b.
la data a partire dalla quale la disdetta sarà effettiva;
c.
l’avvertenza che, su domanda del conduttore, il locatore è tenuto a motivare la disdetta;
d.
l’indicazione delle condizioni legali per contestare la disdetta e per domandare una protrazione della locazione (art. 271–273 CO);
e.
l’elenco delle autorità di conciliazione e la loro competenza territoriale.
2 I Cantoni provvedono affinché nei Comuni vi siano a disposizione moduli in numero sufficiente. A tal fine, possono depositare presso le cancellerie comunali i propri moduli.