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Art. 19a Notificazione di pigioni scalari 25
Per le pigioni scalari, la notificazione scritta può essere fatta al più presto quattro mesi prima dell’inizio dell’aumento di pigione. 25Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2025191). |
