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Art. 23 Relazione sulle autorità di conciliazione e comunicazione delle sentenze
1 I Cantoni sono tenuti a presentare al DEFR una relazione semestrale sull’attività delle autorità di conciliazione. La relazione deve indicare il numero delle cause sottoposte all’autorità, i motivi di contestazione e l’esito delle medesime. 2 I Cantoni sono tenuti a incaricare le competenti autorità giudiziarie cantonali di notificare al DEFR copia delle sentenze concernenti la liceità di pigioni e altre pretese del locatore. 3 Il DEFR provvede a valutare le sentenze e a pubblicare nel modo appropriato le più importanti. |
