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Art. 6b Fornitura di energia nell’ambito di un raggruppamento ai fini del consumo proprio 5
Nell’ambito di un raggruppamento secondo l’articolo 17 della legge del 30 settembre 20166 sull’energia il locatore può addebitare come spese accessorie i costi di cui agli articoli 16a e 16b dell’ordinanza del 1° novembre 20177 sull’energia. 5 Introdotto dalla cifra II n. 1 dell’all. 7 all’O del 1° nov. 2017 sull’energia (RU 2017 6889). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702). |
