Ordinanza del DEFR
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Art. 6 Indicazioni
1 L’etichettatura delle materie prime, degli alimenti composti o degli alimenti dietetici per animali e la presentazione dell’etichettatura possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o assenza di una sostanza nell’alimento per animali, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica a ciò correlata, purché siano adempiute le seguenti condizioni:
2 Sono consentite indicazioni riguardanti l’ottimizzazione dell’alimentazione e l’integrazione o il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, a condizione che non contengano una delle indicazioni secondo il capoverso 3 lettera a. 3 L’etichettatura delle materie prime o degli alimenti composti per animali e la presentazione dell’etichettatura non devono comportare allegazioni secondo le quali la materia prima o l’alimento composto per animali:
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