Ordinanza del DEFR
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Art. 13 Deroghe relative all’etichettatura
1 Per quanto riguarda gli alimenti per animali confezionati, le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere c, d ed e OsAlA e l’articolo 8 capoverso 2 lettera c o l’articolo 9 capoverso 1 lettere c, d ed e della presente ordinanza possono essere fornite su una parte dell’imballaggio diversa da quella riservata all’etichetta secondo l’articolo 14 capoverso 1 OsAlA. In tal caso occorre specificare dove compaiono tali indicazioni. 2 Le indicazioni obbligatorie secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera f non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti. 3 Nel caso degli alimenti composti per animali costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, se dalla descrizione risulta chiaramente quali materie prime sono state utilizzate. 4 Per quantitativi di materie prime o di alimenti composti per animali che non superano i 20 chilogrammi, destinati all’utilizzatore finale e venduti sfusi, le indicazioni secondo l’articolo 15 OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza possono essere fornite all’acquirente mediante adeguata affissione nel punto vendita. In tal caso le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e l’articolo 8 capoverso 1 o l’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della presente ordinanza sono trasmesse all’acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla stessa. 5 Nel caso degli alimenti per animali da compagnia venduti in imballaggi contenenti più confezioni, le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere b, c, f e g OsAlA e l’articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e, nonché f della presente ordinanza possono comparire solo sull’imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell’imballaggio non superi i 10 kg. 6 Le materie prime fornite da stabilimenti della produzione primaria a imprese del settore dell’alimentazione animale non sottostanno alle prescrizioni relative all’etichettatura secondo l’articolo 15 OsAlA e l’articolo 8 della presente ordinanza. 7 L’UFAG può applicare deroghe per gli alimenti per animali allevati a scopi scientifici o sperimentali, a condizione che l’etichetta indichi tale scopo. 8 Le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere c, d, e, nonché g OsAlA e l’articolo 9 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza non sono necessarie, se l’acquirente attesta per scritto, prima di ogni transazione commerciale, di rinunciarvi. Una transazione commerciale può comprendere diversi invii. 9 Le indicazioni di etichettatura possono essere scritte in altre lingue, oltre che in quelle ufficiali. |