Ordinanza del DEFR
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Art. 23h Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020 23
1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono stralciati mediante la modifica dell’11 novembre 2020 dall’elenco degli additivi di cui all’allegato 2 possono continuare a essere immessi sul mercato per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica dell’11 novembre 2020. 2 Gli alimenti composti per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica dell’11 novembre 2020. 3 Gli alimenti composti per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica dell’11 novembre 2020. 23 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571). |