Ordinanza del DEFR
|
Art. 23j Disposizioni transitorie della modifica del 3 novembre 2021 25
1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono stralciati mediante la modifica del 3 novembre 2021 dall’elenco degli additivi autorizzati per l’alimentazione animale di cui all’allegato 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 3 novembre 2021. 2 Gli alimenti composti per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 3 novembre 2021. 3 Gli alimenti composti per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 3 novembre 2021. 25 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAG del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 698). |