Ordinanza del DEFR
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Art. 23m Disposizioni transitorie della modifica del 24 aprile 2023 28
1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 24 aprile 2023 dall’elenco degli additivi di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023. 2 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023. 3Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023. 4I citrati di sodio, i citrati di potassio, il sorbitolo, il mannitolo, l’idrossido di calcio, lo xilitolo, il lattato di ammonio e l’acetato di ammonio, classificati come additivi per alimenti per animali mediante la modifica del 24 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati come materie prime fino al 30 maggio 2028. 28 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAG del 24 apr. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023218). |