Ordinanza del DEFR
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Art. 7 Requisiti minimi relativi all’etichettatura di alimenti per animali
1 L’indicazione dell’elenco degli additivi per alimenti per animali deve essere conforme ai requisiti del capitolo I dell’allegato 8.2 o del capitolo I dell’allegato 8.3, tranne nei casi in cui le prescrizioni relative all’etichettatura per l’autorizzazione dell’additivo per alimenti per animali in questione prevedono altrimenti. 2 Il tenore d’acqua deve essere indicato conformemente all’allegato 1.1 numero 6. 3 Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura sono riportate nell’allegato 8.1. |