Art. 9 Requisiti obbligatori particolari relativi all’etichettatura di alimenti composti per animali
1 Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura degli alimenti composti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti: - a.
- le specie animali o le categorie di animali cui è destinato l’alimento composto per animali;
- b.9
- le istruzioni per l’uso corretto con l’indicazione dello scopo dell’alimento per animali e le indicazioni redatte secondo l’allegato 8.1 numero 4 se l’alimento contiene additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali;
- c.
- qualora il produttore non sia lo stabilimento responsabile dell’etichettatura:
- 1.
- il nome o la ditta e l’indirizzo del produttore, o
- 2.
- il numero d’omologazione o di registrazione del produttore;
- d.
- la durata minima di conservazione, secondo le disposizioni seguenti:
- 1.
- la dicitura «da consumarsi entro ...», seguita dall’indicazione della data (giorno, mese, anno), per gli alimenti per animali facilmente deperibili a causa del processo di deterioramento,
- 2.
- la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro ...», seguita dall’indicazione della data (mese e anno), per gli altri alimenti per animali, o
- 3.
- la dicitura «... (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione», se nell’ambito dell’etichettatura è inserita la data di fabbricazione;
- e.
- l’elenco delle materie prime che compongono l’alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a o b, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d’acqua dell’alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;
- f.
- le indicazioni obbligatorie secondo il capitolo II dell’allegato 8.2 o il capitolo II dell’allegato 8.3.
2 L’elenco menzionato nel capoverso 1 lettera e deve adempiere i seguenti requisiti: - a.
- la denominazione e la percentuale ponderale di una materia prima se la presenza della materia prima è evidenziata nell’etichettatura in parole, immagini o grafici;
- b.
- se le percentuali ponderali delle materie prime contenute negli alimenti composti per animali da reddito non sono indicate sull’etichettatura, lo stabilimento responsabile dell’etichettatura, ferme restando le disposizioni sulla proprietà intellettuale, mette a disposizione dell’acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo del ± 15 per cento del valore, secondo la formulazione dell’alimento per animali;
- c.
- nel caso di alimenti composti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia, l’indicazione della denominazione specifica della materia prima può essere sostituita da quella della categoria secondo l’allegato 1.3 cui appartiene la materia prima.
3 Per gli alimenti composti per animali secondo il capoverso 2 lettera c, l’allegato 1.3 contiene un elenco delle categorie di materie prime che possono essere indicate al posto delle singole materie prime nell’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).
|