Ordinanza del DEFR
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Art. 14 Etichettatura facoltativa
1 Oltre ai requisiti obbligatori relativi all’etichettatura, nell’etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali possono essere fornite le indicazioni facoltative seguenti, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui alla presente sezione:
2 Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito è calcolato applicando i metodi secondo l’allegato 8.6. 3 Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia può essere calcolato applicando i metodi secondo l’allegato 8.6 o altri metodi ufficialmente validi, utilizzati nell’UE. Il metodo applicato deve essere riportato nell’etichettatura. |