Ordinanza del DEFR
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Art. 23k Disposizioni transitorie della modifica del 25 aprile 2022 34
1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 25 aprile 2022 dall’elenco degli additivi autorizzati per l’alimentazione animale di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022. 2 Gli alimenti composti per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022. 3 Gli alimenti composti per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022. 34 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAG del 25 apr. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 276). |