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Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).
Art. 23kDisposizioni transitorie della modifica del 25 aprile 2022 34
1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 25 aprile 2022 dall’elenco degli additivi autorizzati per l’alimentazione animale di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.
2 Gli alimenti composti per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.
3 Gli alimenti composti per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.
34 Introdotto dal n. I dell’O dell’UFAG del 25 apr. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 276).