Ordinanza del DEFR
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Art. 23l Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022 35
1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 2 novembre 2022 dall’elenco degli additivi autorizzati per l’alimentazione animale di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022. 2 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022. 3 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022. 35 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022736). |