Ordinanza del DEFR
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Art. 23n Disposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 2023 37
1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 1° novembre 2023 dall’elenco degli additivi di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023. 2 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023. 3 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023. 37 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 745). |