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Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina i diritti e gli obblighi dei servizi tenuti ad offrire i loro documenti e che li archiviano in maniera autonoma compresi nel campo d’applicazione della legge, nonché quelli dell’Archivio federale, l’accesso agli archivi e l’utilizzazione degli archivi a fini commerciali. 2 Salvo disposizione contraria qui di seguito, le disposizioni si applicano per analogia ai servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti. |
