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Art. 2 Campo d’applicazione
(art. 1 LAr) 1 Nel campo d’applicazione della presente ordinanza sono compresi l’Assemblea federale, il Consiglio federale, i Servizi del Parlamento, la Banca nazionale svizzera nonché gli organi federali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere b–d e g della legge elencati nell’Allegato 1. 2 Gli istituti federali autonomi e le istituzioni simili della Confederazione soggetti alla presente ordinanza, di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera e della legge, sono elencati nell’Allegato 2. 3 Per persone di diritto pubblico o privato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge si intendono in particolare le persone o le istituzioni alle quali sono affidate competenze sovrane, segnatamente competenze decisionali, o che per i loro compiti d’esecuzione sono soggette alla vigilanza diretta e completa della Confederazione. Il Dipartimento federale dell’interno designa in un’ordinanza le corrispondenti persone e istituzioni. 4 Il Dipartimento federale dell’interno può modificare o completare gli Allegati 1 e 2 dopo aver consultato i servizi interessati. |
