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Art. 4 Insorgenza dell’obbligo di offerta dei documenti
(art. 6 LAr) 1 Si considera che i documenti non servono più in modo permanente e che devono pertanto essere offerti all’Archivio federale quando il servizio tenuto ad offrirli non li utilizza più in modo frequente e regolare, tuttavia al più tardi cinque anni dopo l’ultima aggiunta di documenti.3 2 Il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato dall’Archivio federale qualora il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti possa dimostrare di avere ancora bisogno di essi. 3 Categorie particolari di documenti vengono offerte rispettivamente versate subito dopo la stesura o la firma, gli accordi internazionali attraverso la Direzione del diritto internazionale pubblico. I dettagli sono disciplinati nelle corrispondenti istruzioni dell’Archivio federale. 3 Nuovo testo giusta l’art. 20 n. 2 dell’O del 3 apr. 2019 sulla gestione elettronica degli affari nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1311). |
