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Art. 6 Determinazione del valore archivistico
(art. 7 e 8 LAr) 1 L’Archivio federale decide, tenuto conto delle proposte fatte dal servizio tenuto ad offrire i suoi documenti, in merito all’archiviazione permanente dei documenti. Giudica i documenti offerti dal profilo storico e dei principi dell’archiviazione. 2 Se l’Archivio federale e il servizio tenuto ad offrire i suoi documenti non giungono ad un’intesa sul valore archivistico di determinati documenti, questi vengono archiviati. 3 L’Archivio federale stabilisce in collaborazione con i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti il valore archivistico di questi ultimi. 4 L’Archivio federale giudica il valore archivistico dei documenti offerti entro un anno. Se non esprime un parere, l’obbligo di archiviazione viene a cadere. Il termine può essere prorogato se l’Archivio federale può dimostrare che una valutazione non può essere effettuata entro il termine previsto. |
