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Art. 7 Archiviazione autonoma
(art. 4 cpv. 3–5 LAr) 1 La Banca nazionale svizzera e gli istituti federali autonomi e le istituzioni simili della Confederazione elencati nell’Allegato 2 archiviano in maniera autonoma i loro documenti. 2 Le altre persone di diritto pubblico o privato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera h della legge e all’articolo 2 capoverso 3 della presente ordinanza, per quanto esse adempiano compiti federali d’esecuzione a loro affidati, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e le commissioni federali di ricorso e di arbitrato di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d della legge (Allegato 1) comunicano all’Archivio federale se intendono archiviare in maniera autonoma i loro documenti.4 3 L’Archivio federale acconsente all’archiviazione autonoma ai sensi del capoverso 2 se sono date le condizioni previste all’articolo 8 capoverso 1. 4 I servizi di cui al capoverso 2 che non archiviano in maniera autonoma i loro documenti, sono soggetti all’obbligo di offerta. L’Archivio federale può fatturare i costi dell’archiviazione. 5 Come i servizi federali, i servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti si adoperano, nel loro settore di competenza, affinché le loro attività possano essere verificate e comprovate sulla scorta dei loro documenti. 4 Nuovo testo giusta il n. IV 2 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453). |
