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Art. 8 Garanzia di una prassi uniforme di archiviazione
(art. 4 cpv. 3–5 LAr) 1 I servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere d, e e h della legge, concludono con l’Archivio federale un accordo sulla produzione, la presa in consegna, la conservazione e la comunicazione dei documenti. Mettono a disposizione le necessarie risorse finanziarie, nonché il personale e i locali necessari. 2 L’Archivio federale ha il diritto di visitare i servizi di registratura o quelli incaricati della gestione delle informazioni di detti servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti nonché di fare rilevamenti in merito allo stato dei documenti da essi conservati. 3 L’Archivio federale può revocare il consenso all’archiviazione autonoma o chiedere la revoca se l’obbligo di archiviazione non è rispettato o non è rispettato in modo conforme ai principi della legge. 4 In caso di revoca i costi necessari per la ripresa dei documenti, l’ulteriore archiviazione e la riparazione di eventuali danni sono a carico del servizio che produce i documenti. |
