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Art. 12 Mezzi di ricerca
(art. 17 cpv. 3 LAr) 1 I mezzi di ricerca sono accessibili liberamente al fine di identificare gli archivi e possono essere elaborati e pubblicati dall’Archivio federale a tale scopo. 2 Mezzi di ricerca sono gli inventari, gli elenchi, gli indici, gli schedari tradizionali e gli schedari numerici, nonché altri mezzi ausiliari che rendono possibile l’accesso agli archivi enumerandoli o descrivendoli. 3 I mezzi di ricerca contenenti come tali dati personali degni di particolare protezione possono essere pubblicati soltanto dopo la scadenza del termine di protezione.5 Prima della scadenza del termine di protezione una pubblicazione è ammessa soltanto alle condizioni previste dagli articoli 11 e 13 della legge. 5 Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 12 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |
