|
|
|
Art. 14 Proroga del termine di protezione
(art. 11 e 12 LAr) 1 Per gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione si applica il termine di protezione prorogato a 50 anni di cui all’articolo 11 della legge, che nel caso particolare può essere raccorciato conformemente agli articoli 11 e 13 della legge o prorogato conformemente all’articolo 12 capoverso 2 della legge.6 2 Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione da parte di terzi, il termine di protezione ordinario di cui all’articolo 9 della legge può essere prorogato per determinate categorie di archivi o nel caso particolare. Per le categorie, il termine di protezione prorogato è, di principio, complessivamente di 50 anni. 3 Un interesse pubblico preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione se quest’ultima è suscettibile di:
4 Un interesse privato preponderante degno di protezione contrario alla consultazione può essere dato in particolare se quest’ultima comporta una comunicazione precoce di segreti professionali o di fabbricazione. 5 I fondi con termini di protezione particolari giusta l’articolo 12 capoverso 1 della legge sono elencati nell’Allegato 3. L’elenco può essere modificato o completato dal Dipartimento federale dell’interno. L’elenco più attuale viene conservato presso l’Archivio federale ed è accessibile al pubblico. L’Allegato attualizzato è pubblicato annualmente nella Raccolta ufficiale. 6 Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 12 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |
