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Art. 16 Richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all’articolo 11 della legge
(art. 11 LAr) 1 Nel caso di richieste di consultazione durante il termine di protezione prorogato di cui all’articolo 11 della legge è sufficiente addurre la prova che:
2 Qualora si tratti di una ricerca che non si riferisce espressamente a persone, basta una corrispondente dichiarazione scritta del richiedente. |
