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Art. 19 Oneri e condizioni
(art. 13 cpv. 2 e 3 LAr) 1 L’autorità che decide può subordinare l’autorizzazione di consultazione durante i termini di protezione a oneri e condizioni quali il divieto di sfruttamento di determinate parti di fascicoli o l’obbligo di rendere anonimi i dati. 2 L’Archivio federale può richiedere alla persona che consulta gli archivi una dichiarazione scritta in cui essa afferma di aver preso conoscenza degli oneri e delle condizioni. 3 In casi particolari l’autorità può esigere che il testo le venga presentato prima della pubblicazione. |
