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Art. 20 Diritto all’informazione
(art. 15 cpv. 1 e 2 LAr) 1 Chiunque può chiedere informazioni in merito a dati che lo concernono e che sono archiviati presso l’Archivio federale o presso servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti. 2 Prima di fornire le informazioni il servizio competente verifica l’identità del richiedente e decide se è data la legittimazione di cui al capoverso 1. 3 Siffatta richiesta di informazioni non è accolta se i dati non sono più classificati in base al nome della persona interessata o se la comunicazione di informazioni è incompatibile con una gestione amministrativa razionale. 4 Per il resto il diritto all’informazione è disciplinato dalla legislazione sulla protezione dei dati. |
