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Art. 22 Procedura in caso di rifiuto di concedere la consultazione e le informazioni
(art. 9 cpv. 1, 11, 13 cpv. 1 e 15 LAr) 1 Prima di una decisione negativa o parzialmente positiva, al richiedente dev’essere concesso il diritto di essere udito. Su richiesta viene emanata una decisione impugnabile con ricorso. 2 La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa. È fatta salva la procedura secondo l’articolo 15 capoverso 1 della legge. |
