Ordinanza
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Art. 2 Organizzazione
1 La Centrale d’informazione per il credito al consumo prevista nell’articolo 23 capoverso 1 LCC (Centrale d’informazione) può avvalersi di terzi per adempiere i propri compiti, purché si tratti di un’assistenza di natura tecnica, in particolare dell’approntamento delle infrastrutture necessarie.5 2 Essa è responsabile del comportamento dei terzi di cui si è avvalsa. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95). |