Ordinanza
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Art. 3a Vigilanza 7
1 L’Ufficio federale di giustizia esercita la vigilanza sulla Centrale d’informazione. 2 Ha in particolare le seguenti competenze:
3 Redige un piano per l’esercizio della sua vigilanza. 4 Collabora con l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per quanto concerne gli obblighi di vigilanza di quest’ultimo secondo il diritto in materia di protezione dei dati (art. 23 cpv. 4 LCC). 7 Introdotto dal n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319). |