Ordinanza
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Art. 9b Disposizione transitoria della modifica del 30 novembre 2018 15
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2018, l’intermediario di crediti partecipativi deve notificare alla Centrale d’informazione i contratti di credito al consumo in corso conclusi tramite la sua mediazione. 15 Introdotto dal n. II 2 dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229). |