Ordinanza del DEFR
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Art. 14 Prescrizioni relative alla campionatura e all’analisi
1 Per i concimi minerali e i concimi con microelementi, le prescrizioni relative alla campionatura e all’analisi sono rette dal regolamento (CE) n. 2003/200320. Possono essere applicate anche altre prescrizioni relative alla campionatura e all’analisi che diano risultati equivalenti. Per tutti gli altri concimi possono essere applicati metodi che danno gli stessi risultati ottenuti con l’applicazione dei metodi di riferimento della Stazione federale di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon.21 2 Per i concimi messi in commercio sotto forma di granulati, per le cui materie prime sono state fissate finezze di macinazione, la finezza di macinazione è determinata in base alla decomposizione dei granelli sotto l’influsso dell’umidità. 20 Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ott. 2003 relativo ai concimi, GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1; modificato da regolamento (CE) n. 162/2007 della Commissione del 19 feb. 2007, GU L 51 del 20.2.2007, pag. 7; regolamento (CE) n. 1107/2008 della Commissione del 7 nov. 2008, GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 13; regolamento (CE) n. 1020/2009 della Commissione del 28 ott. 2009, GU L 282 del 29.10.2009, pag. 7; regolamento (UE) n. 137/2011 della Commissione del 16 feb. 2011, GU L 43 del 17.2.2011, pag. 1; regolamento (UE) n. 223/2012 della Commissione del 14 marzo 2012, GU L 75 del 15.3.2012, pag. 12; regolamento (UE) n. 463/2013 della Commissione del 17 maggio 2013, GU L 134 del 18.5.2013, pag. 1. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267). |