Ordinanza del DEFR
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Art. 2 Deroghe all’obbligo di notifica
1 Non soggiacciono all’obbligo di notifica secondo l’articolo 19 dell’ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi i concimi minerali e gli ammendanti del suolo che corrispondono a uno dei tipi di concime menzionati nell’allegato 1 parti 1, 2 e 5 numeri 1–6, nonché i concimi CE conformemente all’allegato 1.3 2 I prodotti provenienti da impianti di fermentazione e compostaggio sono considerati notificati se l’Ufficio federale dell’agricoltura ha ricevuto una copia dell’autorizzazione d’esercizio cantonale. 3 I concimi aziendali forniti direttamente o mediante un intermediario al consumatore finale da un’azienda con allevamento di animali da reddito non soggiacciono all’obbligo di notifica se sono registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 165f della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura.5 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4435). 4 RS 910.1 5 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267). |