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Ordinanza del DEFR sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DEFR sul libro dei concimi, OLCon)
del 16 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2019)
Art. 5Indicazioni su peso e volume
Oltre alle indicazioni prescritte dall’ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi, su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, devono figurare le seguenti indicazioni su peso e volume:
a.
per i concimi solidi, il peso netto in chilogrammi; per i concimi imballati e i concimi in contenitori chiusi di peso superiore a 100 chilogrammi, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in chilogrammi;
b.
per i concimi fluidi, il peso netto in chilogrammi; può inoltre essere indicato il volume in litri o in metri cubi;
c.
per i concimi in forma gassosa, il peso netto in chilogrammi;
d.
per i concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio, il peso netto o il peso lordo e la tara in chilogrammi oppure il volume in litri o in metri cubi;
e.
per i concimi miscelati a base di torba, il volume in litri o in metri cubi.