Ordinanza del DEFR
|
Art. 8 Indicazioni relative all’azoto 9
1 Le forme di azoto vanno indicate nelle forme e con le abbreviazioni seguenti:
2 Se raggiungono almeno l’1 per cento in massa, le forme di azoto secondo i numeri 1–5 per i concimi minerali composti designati come concimi CE devono essere dichiarate. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4267). |