Art.26 Pericoli straordinari
1 Nelle zone particolarmente esposte ad eventi come valanghe, piene, frane o cadute di pietre i lavori devono essere eseguiti soltanto sotto una sorveglianza appropriata. 2 Occorre creare un’organizzazione che permetta di assicurare in ogni momento il salvataggio dei lavoratori. 3 In caso di pericolo imminente, nessun lavoratore deve trovarsi nella zona di pericolo. 4 I lavori devono essere sospesi se le comunicazioni tra il posto di lavoro e il medico o l’ospedale più vicino sono interrotte e se anche l’intervento di un elicottero non è possibile. |