Art.32 Lavori di esigua entità
1 Per lavori su un tetto di un’altezza di caduta superiore a 3 metri e di una durata totale inferiore a due giorni per una persona sono sufficienti le misure seguenti:
2 In caso di rischio di scivolamento, siffatte misure devono già essere prese a partire da un’altezza di caduta superiore a 2 m. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 3537). |