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Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)
del 29 giugno 2005 (Stato 1° novembre 2011)
Art. 54
1 I ponteggi di ritenuta devono essere installati in modo tale che le persone, gli oggetti o i materiali non possano cadere più in basso di 3 m.
2 La sporgenza orizzontale minima del ponteggio di ritenuta è in funzione dell’altezza di caduta possibile:
Altezza possibile di caduta
Sporgenza orizzontale minima
fino a 2 m
1,50 m
fino a 3 m
1,80 m
3 Dal lato del vuoto deve essere installata una protezione laterale contro le cadute secondo l’articolo 15.