Art.69 Trasporto
1 Le piste di trasporto, gli impianti dei binari e i nastri trasportatori devono essere disposti e mantenuti in modo tale che nessuno venga messo in pericolo dalle installazioni, dal loro esercizio o dal materiale trasportato. 2 Tutti i veicoli, siano essi da trasporto o macchine edili, devono essere equipaggiati e caricati in modo tale che in qualsiasi momento il conducente possa vedere e sorvegliare la zona pericolosa attorno al proprio veicolo nel senso di marcia. 3 Le installazioni tecniche quali ventilazione, alimentazione di aria pura e deposito di sostanze pericolose che, se danneggiate, potrebbero costituire un pericolo per le persone, devono essere protette. |