Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per: - a.
- lavori di costruzione: la realizzazione, la riparazione, la modifica, la manutenzione, il controllo, lo smantellamento e la demolizione di costruzioni, compresi i lavori preparatori e finali, segnatamente i lavori sui tetti, sui ponteggi e con i ponteggi, i lavori negli scavi, nei pozzi e negli scavi generali, i lavori di estrazione di pietra, ghiaia e sabbia, i lavori agli impianti termici e ai camini di fabbrica, i lavori in sospensione a corde portanti, i lavori alle canalizzazioni e all’interno delle canalizzazioni nonché i lavori in sotterraneo e la lavorazione della pietra;
- b.
- altezza di caduta:
- 1.
- per le superfici di lavoro e le superfici praticabili la cui inclinazione è inferiore o uguale a 60°, la differenza di altezza tra il bordo con rischio di caduta e il punto d’impatto più basso,
- 2.
- per le superfici di lavoro e le superfici praticabili la cui inclinazione è superiore a 60°, la differenza di altezza tra il luogo più elevato in cui può cominciare la caduta e il punto d’impatto più basso;
- c.
- superficie resistente alla rottura:superficie che regge tutti i carichi che possono sollecitarla nel corso dell’esecuzione dei lavori.
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