Ordinanza
sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori
nei lavori di costruzione
(Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

del 18 giugno 2021 (Stato 1° gennaio 2024)


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Art. 5 Organizzazione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute

1 Il da­to­re di la­vo­ro de­ve de­si­gna­re in ogni can­tie­re una per­so­na com­pe­ten­te per la si­cu­rez­za sul la­vo­ro e per la pro­te­zio­ne del­la sa­lu­te; que­sta per­so­na de­ve po­te­re da­re istru­zio­ni in ma­te­ria ai la­vo­ra­to­ri.

2 Chi con il suo com­por­ta­men­to o il suo sta­to espo­ne sé stes­so o al­tre per­so­ne a un pe­ri­co­lo de­ve es­se­re al­lon­ta­na­to dal can­tie­re.

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