Art.80 Sporgenze di scarpate o pareti di scavo
1 Le sporgenze delle scarpate o delle pareti di scavo devono essere immediatamente eliminate. 2 Gli oggetti portati allo scoperto, come parti costruttive, condutture di servizio, cordoli, parti di manto stradale, massi erratici, pietre libere, alberi e cespugli vanno rimossi o fissati. |