Ordinanza
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)1

concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio

del 22 maggio 2002 (Stato 1° gennaio 2021)

1 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).


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Art. 19 Destinatari di servizi

(art. 23 all. I dell’Acc. sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne e art. 22 all. K ap­pen­di­ce 1 del­la Conv. AELS)

1 Se il sog­gior­no non su­pe­ra tre me­si, i cit­ta­di­ni dell’UE e dell’AELS che en­tra­no in Sviz­ze­ra on­de ri­ce­ve­re una pre­sta­zio­ne di ser­vi­zi non ne­ces­si­ta­no di un per­mes­so.

2 Per le pre­sta­zio­ni di ser­vi­zi di più lun­ga du­ra­ta, è ri­la­scia­to lo­ro un per­mes­so di sog­gior­no di bre­ve du­ra­ta UE/AELS o un per­mes­so di di­mo­ra UE/AELS.

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