Ordinanza
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Art. 19 Destinatari di servizi
(art. 23 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione e art. 22 all. K appendice 1 della Conv. AELS) 1 Se il soggiorno non supera tre mesi, i cittadini dell’UE e dell’AELS che entrano in Svizzera onde ricevere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso. 2 Per le prestazioni di servizi di più lunga durata, è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS. |