Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordinanza
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)1

concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio

del 22 maggio 2002 (Stato 1° gennaio 2021)

1 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Art. 23 Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno

(all. I art. 6 par. 6 dell’Acc. sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne e all. K app. 1 art. 6 par. 6 del­la Conv. AELS)77

1 I per­mes­si di sog­gior­no di bre­ve du­ra­ta UE/AELS, i per­mes­si di di­mo­ra UE/AELS e i per­mes­si per fron­ta­lie­ri UE/AELS pos­so­no es­se­re re­vo­ca­ti o non es­se­re pro­ro­ga­ti se non so­no più adem­pi­te le con­di­zio­ni per il lo­ro ri­la­scio.

2 Per quan­to con­cer­ne il per­mes­so di do­mi­ci­lio UE/AELS si ap­pli­ca l’ar­ti­co­lo 63 LStrI.78

77 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 mar. 2011, in vi­go­re dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

78 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vi­go­re dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).