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Ordinanza (Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)1
concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio
del 22 maggio 2002 (Stato 1° gennaio 2021)
1 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
Art. 23Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno
(all. I art. 6 par. 6 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 6 par. 6 della Conv. AELS)77
1 I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
2 Per quanto concerne il permesso di domicilio UE/AELS si applica l’articolo 63 LStrI.78
77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).
78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).