Ordinanza
(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)1

concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio

del 22 maggio 2002 (Stato 1° gennaio 2021)

1 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).


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Art. 25 Competenza in caso di cambiamento di Cantone

(art. 5 all. I dell’Acc. sul­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne e art. 5 all. K ap­pen­di­ce 1 del­la Conv. AELS)

Do­po il cam­bia­men­to di Can­to­ne, il nuo­vo Can­to­ne è com­pe­ten­te in ma­te­ria di mi­su­re di al­lon­ta­na­men­to o di re­spin­gi­men­to.

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