Ordinanza
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Art. 32a Disposizioni penali 89
1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di notificazione previsto all’articolo 9 capoverso 1bis. 2 È punito con una multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di notificazione previsto all’articolo 9 capoverso 3. 89 Introdotto dal n. I dell’O del 13 mar. 2009 (RU 2009 1825). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193041). |