Ordinanza
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Art. 38 Disciplinamento transitorio
(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 26–34 all. I Acc. sulla libera circolazione delle persone)92 1 Le disposizioni transitorie relative alla priorità dei lavoratori indigeni, al controllo della qualifica e delle condizioni salariali e lavorative, ai contingenti progressivi, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi, al diritto al ritorno, nonché alle zone frontaliere, previste per la Croazia dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone, si applicano soltanto nei primi sette anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia.93 2 Le disposizioni transitorie relative alle zone frontaliere previste dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone per i cittadini croati che, in veste di frontalieri, esercitano un’attività indipendente sul territorio svizzero, si applicano soltanto nei primi sette anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia.94 3 ...95 3bis ...96 4 ...97 5 ...98 6 ...99 7 ...100 8 ...101 92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° giu. 2007 (RU 2007 2231). 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4565). 94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4565). 95 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2005 (RU 2006 923). Abrogato dal n. I dell’O del 30 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371). 96 Introdotto dal n. I dell’O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231). Abrogato dal n. I dell’O del 30 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371). 97 Introdotto dal n. I dell’O del 13 mar. 2009 (RU 2009 1825). Abrogato dal n. I dell’O del 13 apr. 2016, con effetto dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1205). 98 Introdotto dal n. I dell’O del 30 mar. 2011 (RU 2011 1371). Abrogato dal n. I dell’O del 13 apr. 2016, con effetto dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1205). 99 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2012 (RU 20122391). Abrogato dal n. I dell’O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 20141099). 100 Introdotto dal n. I dell’O del 22 mag. 2013 (RU 2013 1443). Abrogato dal n. I dell’O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 20141099). 101 Introdotto dal n. I dell’O del 10 mag. 2017 (RU 2017 3093). Abrogato dal n. I dell’O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell’UE-2), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575). |