Ordinanza
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Art. 12 Deroghe ai contingenti massimi 55
(art. 10 par. 4d dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone) 1 Le deroghe previste dalla LStrI e dall’OASA56 si applicano per analogia ai contingenti massimi fissati per i cittadini della Croazia. 2 I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini della Croazia in virtù dell’articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell’allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi. 3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini della Croazia che svolgono un’attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso scuole universitarie svizzere anche se cambiano posto o professione. 4 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein. 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 722). |