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Ordinanza concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)1
del 22 maggio 2002 (Stato 1° aprile 2023)
1 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
1 Le deroghe previste dalla LStrI e dall’OASA56 si applicano per analogia ai contingenti massimi fissati per i cittadini della Croazia.
2 I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini della Croazia in virtù dell’articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell’allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi.
3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini della Croazia che svolgono un’attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso scuole universitarie svizzere anche se cambiano posto o professione.
4 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 722).