Ordinanza
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Art. 13 Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo 57
(art. 5 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K della Conv. AELS) Le persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e l’UE58 o l’AELS non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Se il servizio supera i 90 giorni lavorativi, è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS per la durata del servizio. 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569). 58 Stati membri al momento della firma dell’Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone. |